Interdittiva prefettizia antimafia: i principi giurisprudenziali “consolidati” individuati dal TAR di Reggio Calabria

Il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, sez. di Reggio Calabria, con la sentenza n. 103 del 2017, pubblicata il 10.02.2017, enuncia, in modo chiaro e diretto, i principi ritenuti ormai consolidati in materia di informativa prefettizia a carattere interdittivo.

In ragione della rilevanza della materia e al fine di offrire un quadro quanto più obiettivo possibile si rappresenta che le massime di seguito indicate sono costituite da due parti:

  1. titolo (non ufficiale e tra parentesi), una sintesi della motivazione giurisprudenziale redatta dall’autore del presente scritto;
  2. massima, tra “…”, testo estrapolato dalla sentenza TAR citata.

Il TAR di Reggio Calabria, nel predetto provvedimento, cita tra le diverse le seguenti sentenze:  Cons. St., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792; Cons. St., sez. III, 9 maggio 2016, n. 1846; Cons. Stato, Sez. III, n. 1743, n. 2742, n. 4170 e n. 4550 del 2016; n. 256 del 2017.

Leo Stilo


MASSIMA N. 1

(L’informativa prefettizia è una misura preventiva)

L’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione“.


MASSIMA N. 2

(L’informativa prefettizia si fonda sugli accertamenti degli organi di polizia valutati dal Prefetto)

L’interdittiva prefettizia antimafia costituisce “una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente”.


MASSIMA N. 3

(L’informativa prefettizia si fonda su una valutazione di ampia discrezionalità del Prefetto)

L’interdittiva prefettizia antimafia si fonda su valutazione del Prefetto”…. espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati


MASSIMA N. 4

(L’informativa prefettizia, anticipazione della soglia di difesa sociale, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi essendo sufficienti elementi sintomatici )

Essendo il potere esercitato dal Prefetto, “espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata“.


MASSIMA N. 5

(L’Informativa prefettizia si  basa su individuati ed indicati elementi sintomatici rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose)

Occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione“.


MASSIMA N. 6

(Per la rilevanza, in sede amministrativa, degli elementi sintomatici rivelatori sui quali si fonda l’informativa prefettizia a carattere interdittivo non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello di un processo penale*)

Per gli elementi sintomatici rilevatori “non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo” e “…pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione


MASSIMA N. 7

(Il semplice legame parentale, di per sé, non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione )

di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti“.


MASSIMA N. 8

(Al fine di considerare attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata gli elementi raccolti vanno valutati nel loro complesso quadro indiziario)

“…gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata“…”pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione“.


MASSIMA N. 9

(Si applica la logica del ‘più probabile che non’ nel caso di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose )

Quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del ‘più probabile che non’, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto


MASSIMA N. 10

(In ipotesi di parentela tra titolari, soci…dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose la rilevanza non può essere desunta dalla semplice ed immotivata considerazione che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso )

nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una ‘influenza reciproca’ di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza … una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione


MASSIMA N. 11

(In ipotesi di parentela tra titolari, soci…dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose la rilevanza)

“…hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito)“.