Diniego conseguimento Patente per difetto requisiti morali (art. 120, comma 1, CdS): la giurisdizione è del Giudice Amministrativo e in caso di revoca sopravvenuta non è necessario il requisito della riabilitazione.

Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Sentenza n. 73 del  il 01/02/2019

Ricorso avverso diniego della Prefettura “per conseguimento di un nuovo titolo di guida” – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Spetta al giudice amministrativo valutare la legittimità dei provvedimenti che si frappongono fra il ricorrente e il bene della vita cui esso aspira.

MASSIME NON UFFICIALI – ESTRATTE E RIELABORATE DALLA SENTENZA

(a cura dell’Avv. Leo Stilo)

PRIMA MASSIMA

Il TAR, sezione di Reggio Calabria dichiara sussistente la giurisdizione amministrativa (sul punto cfr. TAR sempre RC nella recente sentenza n. 13 dell’11 gennaio 2019)

Il confine tra la cognizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario non passa, infatti, per la natura vincolata o meno dei provvedimenti impugnati (Tar Lombardia, Brescia, Sez.I, 3 novembre 2017, n. 1305) e come si può dedurre dall’art. 31, comma 3, c.p.a., la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando oggetto del giudizio sia un’attività vincolata (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2016, n. 4723).

Più precisamente, come affermato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 8 del 2007 “l’acclarata natura vincolata dell’attività demandata all’amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente precipitato processuale in punto di giurisdizione. Sembra, infatti, che debba distinguersi, anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all’amministrazione per la tutela in via primaria dell‘interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell’interesse pubblico. Anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorchè a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.

Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di impugnazione è diretto alla tutela dell’interesse pubblico della sicurezza stradale, degradando ad interesse legittimo il bene della vita sotteso all’impugnazione. Spetta, quindi, al giudice amministrativo valutare la legittimità dei provvedimenti che si frappongono fra il ricorrente e il bene della vita cui esso aspira.


SECONDA MASSIMA

Ricorso avverso diniego della Prefettura di Reggio Calabria “per conseguimento di un nuovo titolo di guida” – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – nel caso di revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita, non è necessario il requisito della riabilitazione previsto dall’art. 120, comma 1, CdS.

Il TAR, sezione di Reggio Calabria osserva che il termine triennale dalla notifica del precedente provvedimento di revoca della patente risultava decorso alla data di presentazione della istanza per il conseguimento della patente di guida e che non risultano specificati nel provvedimento impugnato, eventuali motivi ostativi, successivi al rilascio del nulla osta, all’ammissione del ricorrente alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida. Nel caso di revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita, non è necessario il requisito della riabilitazione previsto dall’art. 120, comma 1, CdS.

Più specificamente, l’art. 120 cit., al comma 1, prevede, al primo periodo che “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.


Pubblicato il 01/02/2019 – N. 00073/2019 REG.PROV.COLL. – N. 00599/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Donato Iacopino e Leo Stilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Prefettura di Reggio Calabria, Motorizzazione Civile di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del Provvedimento Prot. n. 120624/W/18 emesso in data 27 settembre 2018 dal Prefetto di Reggio Calabria;

del Provvedimento Prot. n. 6761/2018 emesso in data 10 settembre 2018 dalla Motorizzazione Civile di Reggio Calabria;

del diniego (telematico) adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente “per conseguire un nuovo titolo di guida”;

avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso ritualmente notificato e depositato, il signor -OMISSIS- ha rappresentato che:

-in data 22 aprile 2010 la Prefettura di Reggio Calabria U.T.G. notificava, a lui ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il provvedimento prot. N. 15286/W/10 di concessione del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida dichiarando “rimosso il c.d. blocco ostativo”;

-in data 9 febbraio 2018 presentava istanza per il conseguimento della patente di guida categoria B;

-in data 11 settembre 2018, dopo aver superato la prova teorica, si presentava per lo svolgimento della prova pratica, dove gli veniva notificato brevi manuil provvedimento prot. N. 6761/2018 del 10 settembre 2018, emesso dalla Motorizzazione Civile di Reggio Calabria, con il quale si disponeva il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120 comma 1, CdS, non ammettendolo, dunque, alla relativa prova pratica.

-in data 12 ottobre 2018 gli veniva notificato il provvedimento prot. N. 120624/W/18 della Prefettura di Reggio Calabria avente ad oggetto “-OMISSIS- – Concessione Nulla Osta Conseguimento patente di guida revocata art. 120 CdS”, con il quale si rappresentava di aver disposto il diniego telematico in quanto il ricorrente “non è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa oggi vigente per conseguire un nuovo titolo di guida”.

2.Di tali provvedimenti il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 120 CdS – eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e illogicità manifesta.

In particolare il ricorrente afferma la mancanza di elementi nuovi, successivi al rilascio del nulla osta, legittimanti il diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida, ed evidenzia che, in caso di revoca, per poter ottenere la nuova patente di guida è sufficiente che siano cessati gli effetti della misura di prevenzione e non serve il provvedimento di riabilitazione, che è necessario solo per i soggetti che chiedano per la prima volta il rilascio della patente.

3.I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio con memoria di mera forma, cui faceva seguito una breve memoria difensiva.

  1. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2019, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.

5.Preliminarmente va ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa, come già approfonditamente evidenziato da questo TAR nella recente sentenza n. 13 dell’11 gennaio 2019.

Il confine tra la cognizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario non passa, infatti, per la natura vincolata o meno dei provvedimenti impugnati (Tar Lombardia, Brescia, Sez.I, 3 novembre 2017, n. 1305) e come si può dedurre dall’art. 31, comma 3, c.p.a., la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando oggetto del giudizio sia un’attività vincolata (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2016, n. 4723).

Più precisamente, come affermato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 8 del 2007 “l’acclarata natura vincolata dell’attività demandata all’amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente precipitato processuale in punto di giurisdizione. Sembra, infatti, che debba distinguersi, anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all’amministrazione per la tutela in via primaria dell‘interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell’interesse pubblico. Anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorchè a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.

Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di impugnazione è diretto alla tutela dell’interesse pubblico della sicurezza stradale, degradando ad interesse legittimo il bene della vita sotteso all’impugnazione. Spetta, quindi, al giudice amministrativo valutare la legittimità dei provvedimenti che si frappongono fra il ricorrente e il bene della vita cui esso aspira.

  1. Premesse queste fondamentali considerazioni in punto di giurisdizione, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

6.1. Dagli atti del presente giudizio risulta che:

-in data 14 maggio 2007 è stato emesso nei confronti del ricorrente il decreto di revoca della patente ai sensi dell’art. 120 CdS, in quanto sottoposto alla Misura di Prevenzione della sorveglianza speciale;

-con provvedimento prot. n.15286/W/10 del 22 aprile 2010 la Prefettura di Reggio Calabria rilasciava il nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida essendo rimosso il “c.d. blocco ostativo”;

-con provvedimento prot. N. 120624/18 la Prefettura di Reggio Calabria dava atto che “in data 22/04/2010 questa Prefettura, sulla Sua richiesta, ha concesso il nulla osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida come previsto dalla normativa allora vigente” e motivava il diniego “in quanto lei non è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa oggi vigente per conseguire un nuovo titolo di guida: aver terminato tutte le misure di prevenzione o sicurezza; il decorso di tre anni dalla notifica del precedente provvedimento di revoca della patente; aver ottenuto la riabilitazione delle misure di prevenzione o sicurezza”.

6.2. Osserva, tuttavia, il Collegio che il termine triennale dalla notifica del precedente provvedimento di revoca della patente risultava decorso alla data di presentazione della istanza per il conseguimento della patente di guida da parte del signor -OMISSIS-; non risultano specificati nel provvedimento impugnato, eventuali motivi ostativi, successivi al rilascio del nulla osta, all’ammissione del ricorrente alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida; nel caso di revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita, non è necessario il requisito della riabilitazione previsto dall’art. 120, comma 1, CdS.

Più specificamente, l’art. 120 cit., al comma 1, prevede, al primo periodo che “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.

Al comma 2 viene previsto che se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del sopra citato comma 1 intervengono in data successiva al rilascio, il Prefetto provvede alla revoca della patente di guida, purché non siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione.

Alla previsione ora richiamata fa seguito quella di cui al comma 3 dello stesso art. 120, che dispone che la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

Tale ultima previsione non contiene alcun riferimento a provvedimenti riabilitativi e subordina il rilascio di nuovo titolo abilitativo unicamente al decorso di tre anni.

6.3. Il così ricostruito assetto normativo induce a ritenere inapplicabile alla fattispecie della revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita la norma ricavabile dall’art. 120, comma 1, che si riferisce al rilascio per la prima volta della patente di guida ed in cui l’inciso “fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi” è testualmente riferito alle “persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” e non è richiamato nel comma 3, che attribuisce invece al decorso del termine triennale la valenza di condizione esclusiva per conseguire una nuova patente di guida (v. Tar Sicilia, Palermo, I, 26 luglio 2016, n. 1911; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1712 ed anche ord. n. 5642 del 22 dicembre 2017).

  1. In conclusione, ritenuto che l’atto impugnato presenta degli indubbi profili di carenza di motivazione, non emergendo le ragioni specifiche e puntuali per le quali il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dalla normativa oggi vigente per conseguire un nuovo titolo di guida, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Antonino Scianna, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Caterina Criscenti