Azione di risarcimento dei danni nei confronti della PA tra responsabilità aquiliana e contrattuale.
Azione di risarcimento derivante da Responsabilità Aquiliana – Indagine sulla meritevolezza della posizione e verifica comparativa della posizione dell’offeso con l’interesse del presunto autore dell’illecito – Difetto dell’elemento del danno ingiusto e del nesso di causalità.
Azione di risarcimento derivante da responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. – Nessun inadempimento imputabile all’Amministrazione – Legittimità dei provvedimenti assunti – Riconducibilità della causa dei disagi patiti al comportamento di terze persone e/o a fatti del tutto imprevedibili ed assolutamente scissi dal rapporto di lavoro – Difetto di nesso di causalità tra il servizio prestato ed il danno rappresentato.
Pubblicato il 28/01/2017 – N. 00051/2017 REG.PROV.COLL. – N. 01140/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2007, proposto dal Sig. XXX, rappresentato e difeso dall’Avv. ….;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per la declaratoria
del diritto al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, per le patologie contratte dal ricorrente in dipendenza del servizio dallo stesso prestato nella Polizia di Stato nonché per la condanna dell’Amministrazione a risarcire il danno subito dal ricorrente all’integrità psicofisica, nonché il danno professionale e il danno esistenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene all’esame del Collegio la domanda risarcitoria proposta dal nominato in epigrafe, riferentesi ad una presunta illegittimità che avrebbe connotato l’operato dell’Amministrazione di appartenenza, come dettagliatamente descritta nell’atto introduttivo, foriera di asseriti pregiudizi, nei riguardi dell’istante, di carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il deducente narra in ricorso l’iter storico delle vicissitudini che lo avrebbero riguardato dalla primavera dell’anno ….sino a quella dell’anno …., ….
…omissis…
DIRITTO
Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio che viene in rilievo la domanda svolta dall’esponente, a mezzo della quale si chiede il riconoscimento del proprio diritto al ristoro del pregiudizio non patrimoniale, asseritamente causato dalla condotta illegittima e/o illecita dell’Amministrazione (in particolare all’esito dei provvedimenti di sospensione e trasferimento assunti dall’Amministrazione) ovvero chiede accertarsi il diritto ad essere ristorato di asseriti danni dipendenti dal servizio prestato.
Ciò chiarito, la domanda proposta dal XX non può trovare accoglimento.
In primo luogo, riguardata la fattispecie sotto lo spettro della responsabilità aquiliana, sembra difettare la stessa ricorrenza di un danno ingiusto, declinato secondo le moderne coordinate ermeneutiche che improntano la responsabilità civile.
E’ infatti noto che al fine di ritenere la sussistenza di un danno ingiusto è necessario che l’interprete proceda ad un giudizio sintetico-comparativo il quale operi una duplice valutazione: da una parte un’indagine sulla meritevolezza della posizione dell’asserita vittima, anche alla luce delle norme costituzionali; d’altra parte una verifica comparativa della posizione dell’offeso con l’interesse del presunto autore dell’illecito allo scopo di stabilire il soggetto sul quale appare più equo far ricadere le conseguenze negative del fatto, secondo il criterio della traslazione del danno.
Declinando tali criteri con riferimento alla fattispecie in esame, non par dubbio che i provvedimenti assunti dall’Amministrazione fossero ispirati al prevalente interesse pubblico da tutelare primieramente, a fronte della posizione in cui versava il ricorrente per effetto delle imputazioni a lui contestate.
Si aggiunga l’ampia discrezionalità che connota gli stessi trasferimenti d’autorità, i quali, per giurisprudenza costante sono sottratti alla disciplina della legge 241/90, sia sotto il profilo della comunicazione di avvio del procedimento sia sotto quello della congruità dell’apparato motivazionale.
L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione trova ostacolo solo nella manifesta illogicità e/o travisamento del fatto; vizio tuttavia che nel caso di specie non pare sussistere, atteso il fumus che connotava le contestazioni mosse nei riguardi del XX, onde i provvedimenti di sospensione e di trasferimento assunti dall’Autorità ed indicati in fatto apparivano allo stato degli atti pienamente giustificati.
Invero la sospensione dal servizio del….ed il trasferimento d’ufficio al Reparto … sono stati assunti dall’Amministrazione, pur nella spendita di potere discrezionale, sulla base del procedimento penale apertosi a carico del ricorrente in …. nonché della misura cautelare di interdizione dalla funzioni …..
Solo in data …..il procedimento penale incardinato si concludeva con l’archiviazione per i fatti inerenti l’evasione notturna nonché l’uso indebito della benzina.
E solo il ….. veniva emessa la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in relazione alle altre contestazioni menzionate in atti.
Dal che, deve ribadirsi, emerge l’apparente legittimità dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione, come detto tesi alla garanzia dell’immagine del Corpo di appartenenza ed ispirati alla tutela preminente dell’interesse pubblicistico poziore rispetto al quale la posizione soggettiva dell’istante appariva evidentemente cedevole.
Ancora nell’ottica della traslazione del danno, si osserva pure che l’esponente avrebbe comunque azione nei confronti del collaboratore di giustizia e della di lui moglie, in qualità di soggetti che accusarono il ricorrente e il restante personale della … dei gravi fatti indicati in atti e dunque in qualità di ipotetici danneggianti diretti.
Sempre in chiave ostativa rispetto alla configurabilità di un danno risarcibile, deve anche rilevarsi come nessun provvedimento assunto dall’Amministrazione sia stato tempestivamente impugnato dal ricorrente, a riprova, da una parte, della apparente legittimità degli atti amministrativi, dall’altra della riveniente elisione del nesso causale tra attività amministrativa ed asserito pregiudizio, considerata l’operatività del principio espresso dall’art. 1227 2° comma c.c.
Secondariamente, riguardando la domanda nello spettro della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e dei relativi obblighi di protezione che gravano sul datore di lavoro, deve invece osservarsi che non si palesa un inadempimento imputabile all’Amministrazione, posto che i provvedimenti assunti si palesano legittimi e che semmai la causa dei disagi patiti dall’esponente vanno semmai ricollegati al comportamento di terze persone e segnatamente del collaboratore ……
Né può ipotizzarsi un obbligo di protezione in capo all’Amministrazione con riferimento a fatti del tutto imprevedibili ed assolutamente scissi dal rapporto di lavoro.
L’esponente non ha provato l’esistenza di un nesso causale tra il servizio prestato ed il danno; derivando quest’ultimo, come già detto, piuttosto dalla condotta di un soggetto esterno all’apparato amministrativo.
Non ravvisandosi alcuna fattispecie di illecito, sotto qualsivoglia profilo giuridico, è consentito al Collegio tralasciare gli ulteriori aspetti come attinenti all’esistenza ed alla quantificazione del danno, pure prospettati in ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta deve essere rigettata siccome infondata.
Sussistono i presupposti di legge per ritenere interamente compensate fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Angela Fontana, Referendario