Il furto del mezzo finanziato giustifica la revoca dell’agevolazione

Pubblicato il 13/01/2017 – N. 00013/2017 REG.PROV.COLL. -N. 01156/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1156 del 2007, proposto da XX in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti ……, unitamente alle quali elegge domicilio in Reggio Calabria, presso lo studio dell’avv. …..

contro

– MCC – Mediocredito Centrale S.p.a. – Ente concessionario dello Stato e delle Regioni per la gestione delle agevolazioni creditizie alle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ….
– Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.XXX, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n. 92, presso l’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria

per l’annullamento

del provvedimento di revoca totale sull’intervento agevolativo concesso, ai sensi della legge 1329/1965, con deliberazione del 13 novembre 2003 sull’operazione n. ……, disposta in data 29 dicembre 2006 con deliberazione del Comitato Agevolazioni MCC S.p.A. – Regione Calabria, comunicata il 10 agosto 2007, con nota prot. n. …..datata … agosto 2007, e del contestuale invito di pagamento n. ….della somma complessiva di € 28.415,21, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, precedente e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediocredito Centrale e dell’Amministrazione regionale intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone parte ricorrente di aver presentato istanza di ammissione agli interventi agevolativi ai sensi della legge 1329/1965, per l’acquisto di un mini escavatore, a mezzo la proponente …..

A detta istanza la MCC – Mediocredito Centrale S.p.A., ente concessionario dello Stato e delle Regioni per la gestione delle agevolazioni creditizie alle imprese, attribuiva la posizione n. ….

Con raccomandata del 16 dicembre 2003, ….S.p.A. comunicava che il Comitato Agevolazioni di Mediocredito Centrale – Regione Calabria aveva concesso, in data 13 novembre 2003, il proprio intervento agevolativo sull’importo richiesto di € 46.000,00, accordando un contributo in conto capitale di € 18.400,00, con decorrenza 13 agosto 2003.

Successivamente, il mini escavatore costituiva oggetto di furto, di cui si avvedeva il proprietario nella data del 14 aprile 2004, provvedendo a sporgere immediata denuncia ai Carabinieri del luogo.

Con raccomandata del 6 agosto 2007, MCC comunicava che in data 29 dicembre 2006 il Comitato Agevolazioni MCC S.p.A. – Regione Calabria aveva deliberato la revoca totale sul menzionato intervento agevolativo, per i seguenti motivi:

perdita di possesso del bene prima dei cinque anni dalla data di concessione dell’agevolazione, per intervenuto furto, come da accertamento ispettivo dell’1.06.2006”.

Assume parte ricorrente che il gravato provvedimento di revoca e la conseguente intimazione di pagamento siano illegittimi per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto della Scheda Tecnica per la concessione delle agevolazioni ex lege 1329/1965 della Regione Calabria e dell’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, dell’errore sui presupposti di fatto, della contraddittorietà, della illogicità manifesta, della violazione e/o falsa interpretazione.

Il provvedimento di revoca dell’intervento agevolativo sarebbe illegittimo per una errata interpretazione del combinato disposto della Scheda Tecnica per la concessione delle agevolazioni ex lege 1329/1965 della Regione Calabria e dell’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123.

La prima delle invocate disposizioni disciplina le ipotesi di “Revoca dei benefici e sanzioni”; ed, in particolare, al comma 3 stabilisce che: “Qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4“.

Il Regolamento per la concessione degli incentivi, approvato dal Comitato agevolazioni, al paragrafo 3 del punto 5, che disciplina le ipotesi di “Cessazione e revoca del contributo agli interessi”, dispone che il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione e riportati nelle schede allegate al presente Regolamento;

b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 4;

c) nel coso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.a) del Trattato che hanno beneficiato delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell’agevolazione entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione”.

Non sarebbe dato rinvenire, secondo la prospettazione di parte, l’ipotesi del furto in alcuna delle fattispecie contemplate sia nel regolamento, che nella scheda tecnica, nelle quali è prevista la revoca dell’intervento agevolativo accordato.

Né il furto, posto in essere in danno del ricorrente, potrebbe farsi rientrare nelle ipotesi di cui alla lettera d), che contempla l’alienazione, la cessione o la distrazione dei beni, che presuppongono il necessario requisito della riferibilità e, quindi, la imputabilità dell’azione alla volontà del soggetto beneficiario.

È, quindi, indubbia la mancanza di responsabilità, e quindi di imputabilità della perdita del possesso al sig. XX, da cui consegue la inapplicabilità in via analogica ed estensiva della revoca, prevista in caso di alienazione, cessione o distrazione, al furto.

Il provvedimento di revoca adottato non troverebbe, quindi, alcun adeguato supporto normativo e fattuale, contrariamente a quanto indicato nell’impugnato provvedimento.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 569, pronunziata nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2017.

DIRITTO

1. Viene, in primo luogo, in considerazione l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Regione Calabria con controricorso depositato in atti alla data del 4 gennaio 2008.

Sostiene la predetta Amministrazione, in particolare, che gli atti gravati promanano da MCC Mediocredito Centrale, che riveste la qualità di gestore diretto della pratica di credito ex lege 1329/1965.

Ritiene il Collegio senz’altro fondata la sopra indicata eccezione, atteso parte ricorrente ha impugnato atti interamente imputabili a Mediocredito Centrale ed i quali in alcun modo coinvolgono la posizione dell’Amministrazione regionale.

Va, conseguentemente, disposta l’estromissione dal giudizio dell’intimata Regione Calabria.

2. Nel merito, il ricorso è infondato, come condivisibilmente sostenuto da Mediocredito Centrale (cfr. atto di costituzione in giudizio, depositato il 5 dicembre 2007).

Come riportato in narrativa, il fondamentale nucleo argomentativo dedotto dal ricorrente risiede nella contestata sussumibilità, all’interno delle ipotesi disciplinate dal Regolamento per la concessione degli incentivi, quanto alle ipotesi di “Cessazione e revoca del contributo agli interessi”, della sottrazione incolpevole del bene oggetto di finanziamento: per l’effetto assumendosi che tale fattispecie non avrebbe potuto legittimamente giustificare l’adozione della gravata determinazione revocatoria.

Diversamente, va osservato come l’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) stabilisca che “Qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4”.

Così come, omogeneamente, la lett. d), del paragrafo 3 del punto 5 del sopra indicato testo regolamentare, che disciplina le ipotesi di “Cessazione e revoca del contributo agli interessi”, stabilisce che il contributo è revocato “nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell’agevolazione entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione”.

Tali disposizioni, lungi dal declinare una casistica tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione estensiva, si sono limitate ad enucleare ipotesi omogeneamente contrassegnate dalla perdita della disponibilità dei beni oggetto di alienazione: a tale ipotesi ricongiungendo, con carattere di automatismo conseguenziale, la perdita del contributo.

La ratio dell’intervento agevolativo previsto dalla legge 1329/1965 risiede, infatti, nel riconoscimento di un contributo preordinato all’acquisto di macchine utensili con pagamento rateizzato.

Il venir meno del bene, impregiudicata l’ascrivibilità – o meno – di tale circostanza a fatto proprio dell’imprenditore, priva l’agevolazione finanziaria concessa della sua ragion d’essere: sì da giustificare l’adozione dell’intervento revocatorio a valere sul contributo precedentemente concesso.

E, in ogni caso, la misura nella fattispecie adottata non determina, a carico dell’originario beneficiario del contributo, alcun pregiudizio, atteso che i beni, il cui acquisto viene assistito dalla concessione del contributo, sono assicurati per il rischio di furto ed incendio (come pure posto in luce dalla difesa di Mediocredito), di tal guisa che a carico dell’imprenditore “agevolato” viene, esclusivamente, a porsi l’onere della restituzione delle rate (già percepite) del contributo stesso (senza, peraltro, la maggiorazione di cinque punti percentuali di cui al comma 4 del sopra citato art. 9).

3. Le considerazioni come sopra esposte conducono al rigetto del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– ESTROMETTE dal giudizio la Regione Calabria, in quanto priva di legittimazione passiva;

– RESPINGE il gravame, nei sensi di cui in motivazione;

– CONDANNA il ricorrente XX al pagamento delle spese di giudizio in favore di MCC – Mediocredito Centrale S.p.a., in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge;

– COMPENSA le spese medesime fra la parte ricorrente e la Regione Calabria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi