Rigetto rilascio permesso di soggiorno: respinta cautelare se il provvedimento è congruamente motivato con riferimento alla pericolosità del soggetto.
Rigetto rilascio del permesso di soggiorno CE – Ricorso G.A. con richiesta Misura Cautelare – Pericolosità emergente da fatti di penale rilevanza e rigetto riabilitazione – Respinta Sospensiva.
Pubblicato il 08/03/2017- N. 00029/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00092/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2017, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avvocato A…..
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Reggio Calabria in data 06/09/2016, notificato nella prima pagina dall’Ufficio Polizia di Frontiera, presso lo scalo aereo di ….- …, in data 24 novembre 2016 e nella seconda pagina in data 17/01/2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il provvedimento di rigetto appare congruamente motivato con riferimento alla pericolosità del soggetto, come emergente dai fatti di penale rilevanza menzionati in atti quali condizioni ostative al chiesto rilascio;
Rilevato altresì che la stessa riabilitazione è stata da ultimo negata con provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza competente in data … novembre 2015;
Ritenuto dunque che l’Autorità ha evidentemente considerato ed attualizzato la complessiva posizione del richiedente;
Ritenuto dunque di rigettare la domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria respinge la domanda cautelare.
Nulla sulle spese della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario