Assegnazione temporanea e provvisoria alloggio E.R.P.: inammissibile il ricorso di nota meramente dichiarativa e confermativa.

Assegnazione temporanea e provvisoria di alloggio E.R.P.  – Nota gravata meramente dichiarativa e confermativa – Inammissibilità del ricorso per originario difetto d’interesse


Pubblicato il 20/01/2017 – N. 00048/2017 REG.PROV.COLL. -N. 00870/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2016 proposto da:
XX rappresentato e difeso dall’Avv. …

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ….;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto della richiesta di assegnazione temporanea e provvisoria di alloggio E.R.P. prot. n. …..del 10 ….2010, comunicato in data 3 …2016.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di aver presentato istanza in data 17 ….2016 al fine di ottenere la concessione di un alloggio in via provvisoria ed urgente, ai sensi dell’art. 31 della legge regionale n. 32/1996, in considerazione delle precarie condizioni economiche e di salute in cui versa il suo nucleo familiare, allegando all’uopo la relazione redatta dal servizio sociale territoriale della….. Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria il 3 …..2012.

La predetta istanza è stata riscontrata dall’Amministrazione comunale con la nota gravata, ove è stata rappresentata la necessità di partecipazione ad una selezione per pubblico bando al fine di ottenere l’assegnazione di un alloggio.

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente deducendone l’illegittimità per “Violazione dell’art. 31 l.r. 32/96. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 – Obbligo di motivazione”.

Assume che il Comune, pur avendo assicurato di prendere in considerazione le circostanze esposte nell’istanza, avrebbe poi immotivatamente subordinato il soddisfacimento della pretesa alla selezione pubblica, in violazione dell’art. 31, III comma, della legge regionale che consente l’assegnazione provvisoria degli alloggi oggetto della quota di riserva a prescindere dalla sussistenza dei requisiti prescritti.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame ed invocandone il rigetto.

Alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa viene ritenuta per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per carenza originaria d’interesse.

Come correttamente eccepito dalla Difesa dell’Amministrazione comunale, la nota gravata è meramente confermativa del precedente provvedimento n. …. del 14 ….. 2016 con cui il Sindaco del Comune resistente ha motivatamente rigettato l’analoga istanza di assegnazione ex art. 31 della legge regionale n. 32/1996, inoltrata dal ricorrente in data 28 ….2015, per insussistenza dei presupposti di legge.

Nel medesimo provvedimento di rigetto (all. n. 4 del fascicolo di parte resistente), l’Amministrazione ha avuto cura di rappresentare che le che le circostanze in cui versa il nucleo familiare del ricorrente, sebbene non sufficienti a fondare l’assoluta situazione di emergenza abitativa necessaria per l’assegnazione dell’alloggio in via provvisoria ed urgente, otterrebbero comunque adeguata considerazione, come da normativa di settore, “ai fini del collocamento nella parte utile della graduatoria per l’assegnazione di alloggi E.R.P. appena verrà emesso il relativo bando, sempre che l’interessato vorrà proporre apposita istanza di partecipazione…”.

Il suddetto provvedimento n. … del 14 ….. 2016, validamente comunicato all’interessato nel domicilio eletto presso il difensore in data 19 …. 2016, non è stato impugnato.

La nota gravata, priva di natura provvedimentale, è atto meramente confermativo del predetto provvedimento di diniego in quanto non v’è traccia di una nuova istruttoria o della considerazione di elementi nuovi ed ulteriori.

L’Amministrazione comunale, infatti, si è limitata a ribadire la limitata valenza delle circostanze rappresentate ai fini della partecipazione alla selezione pubblica.

D’altro canto, il ricorrente ha sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione comunale la medesima situazione di fatto risalente al …2012.

All’effetto meramente dichiarativo e confermativo della nota gravata consegue l’inammissibilità del ricorso per originario difetto d’interesse.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla refusione elle spese di giudizio in favore del Comune di Reggio Calabria, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore