Decadenza concessione demaniale marittima: l’esercizio di un potere di autotutela vincolato e doveroso.

Decadenza concessione demaniale marittima – esercizio di un potere di autotutela vincolato e doveroso ex lett. a), b) ed f) dell’art. 46 del codice della navigazione – compromissione del proficuo prosieguo del rapporto – legittimità del potere di revoca esercitato – Rigetto del ricorso.


Pubblicato il 06/02/2017 –  N. 00088/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00004/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2014 proposto da:
XX, rappresentati e difesi dagli avv.ti ……

contro

YY, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

– dell’atto di decadenza della concessione demaniale marittima n. …. prot. n. …. emesso dal Comune di YY ….

– dell’atto di decadenza della concessione demaniale marittima n. …. prot. n. …. emesso dal Comune di YY ….

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità degli atti indicati in epigrafe, con i quali il Comune intimato ha dichiarato la decadenza dalle concessioni demaniali marittime nn….

Le suddette concessioni hanno ad oggetto l’area riportata in catasto al foglio n. …. p.lla ….., sita in località ….. del Comune di …., allo scopo di adibirla a stabilimento balneare e posa di ombrelloni e sdraio, con limitazione d’uso dal primo giugno al primo settembre e con validità, a seguito di proroga ex art. 1, comma 18, del D.L. 194/09, fino al 31 dicembre 2015.

Con gli atti gravati, il Comune intimato – all’esito del procedimento avviato, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/90, con note prott. nn. ….. del 17 dicembre 2012 – ha dichiarato la decadenza dalle suddette concessioni, ai sensi dell’art. 47, I comma, lett. a), b) ed f) del codice della navigazione, in quanto i ricorrenti, non adempiendo agli obblighi con le stesse assunte, non hanno eseguito i previsti lavori di ripascimento e, conseguentemente, non hanno dato inizio alla gestione.

1.2. Avverso i predetti atti insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto svariati profili sintomatici.

La domanda di annullamento si fonda, in buona sostanza, sull’asserita responsabilità del Comune per la mancata realizzazione dei lavori ed il mancato inizio della gestione, il quale non si è pronunciato sull’istanza di rilascio del permesso di costruire prot. n. —-, presentata dai ricorrenti in data 12 marzo 2010.

Il Comune di YY, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016.

2.1. Ad integrazione di quanto su esposto, giova precisare che le concessioni della cui decadenza trattasi contengono le seguenti testuali prescrizioni:

– “Il reale utilizzo, per come previsto dalle N.T.A. del Piano Spiaggia, è pertanto subordinato al recupero del tratto di costa interessato mediante intervento finalizzato al ripascimento con arretramento della linea di riva”;

– “La presente concessione demaniale si ritiene valida esclusivamente se il concessionario, avviate le procedure necessarie per eseguire il ripascimento dell’area stessa così come previsto dal vigente P.U.A. ed ottenuti i nulla osta per eseguire i lavori, abbia ottenuto a lavoro ultimati i pareri necessari affinché l’area demaniale venga considerata idonea all’uso per cui è stata concessa”.

Non è in contestazione che i relativi obblighi non siano stati adempiuti dai ricorrenti i quali, piuttosto, individuano la causa dell’inadempimento nel silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di permesso di costruire del 12 marzo 2010 sopra citata ed in una generale condotta di scarsa collaborazione.

2.2. In disparte ogni ultronea considerazione circa il tempo trascorso dal rilascio della concessione e la presentazione dell’istanza, il Collegio non può che rilevare (come rappresentato nel Comune nei provvedimenti di decadenza in relazione all’osservazione svolta dai ricorrenti in sede procedimentale), che, ai sensi dell’art. 20, IX comma, del D.P.R. n. 380/01 (nella versione ratione temporis applicabile), sull’istanza si è formato il silenzio – diniego, che non è stato impugnato.

2.3. Giova, altresì, rammentare che il provvedimento accertativo della decadenza da una concessione demaniale viene adottato nell’esercizio di un potere di autotutela vincolato e doveroso ed appartiene al genus della revoca sanzionatoria (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2015 n. 4551).

Nel caso di specie ricorrono le circostanze che, ai sensi delle lett. a), b) ed f) dell’art. 46 del codice della navigazione, costituiscono i presupposti dell’esercizio del ridetto potere di autotutela:

– i lavori di ripascimento non sono stati eseguiti: ricorre, dunque, la “mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione” di cui alla lett. a) nonché l’inadempimento di cui alla lett. f);

– la gestione non è stata iniziata, così ricorrendo anche l’ulteriore ipotesi della ridetta lett. a).

Tali circostanze oggettive compromettono il proficuo prosieguo del rapporto (cfr., Consiglio di Stato, Sez.VI, 8 maggio 2014 n. 2356) e manifestano la legittimità del potere di revoca esercitato.

Rileva il Collegio che ogni eventuale violazione di regole comportamentali da parte dell’Amministrazione nella complessiva vicenda – per la mera ipotesi che dovesse ritenersi sussistente – non è idonea ad impingere sulla validità dell’atto, potendo eventualmente fondare una domanda risarcitoria (nella specie non proposta) e non una domanda di annullamento.

Il ricorso, in conclusione, non è meritevole di favorevole apprezzamento e va respinto.

3. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore