Ottemperanza di chiarimento: rimedio non riconosciuto al ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione.
Chiarimenti in ordine alla esecuzione del giudicato formatosi – C.d.“ottemperanza di chiarimento” – art. 114 cod. proc. amm. – Inammissibilità del ricorso da parte del ricorrente.
Pubblicato il 09/02/2017 – N. 00090/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00607/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2011, proposto dai signori XYZ, rappresentati e difesi dall’avv. …..
contro
– il Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …..
– il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, nella qualità di Funzionario Delegato per gli interventi ex lege 246/89, rappresentato e difeso dall’avvocato ….
– la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Problemi delle Aree Urbane, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;
nei confronti di
KKKK, non costituita in giudizio;
per ottenere chiarimenti
in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria n. 517 del 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria, del Sindaco del Comune di Reggio Calabria nella qualità di funzionario delegato per gli interventi previsti dalla L. 246/89 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per i problemi delle Aree Urbane-;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono in giudizio al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. …del 2015 resa nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la illegittima occupazione da parte del Comune di Reggio Calabria di aree di proprietà dei ricorrenti, irreversibilmente trasformate al fine di realizzare opere di natura idraulica.
In particolare, i ricorrenti chiedono di conoscere quale debba essere il criterio di liquidazione dell’indennità di esproprio, posto che nel corso del giudizio di cognizione è stato acquisito un fascicolo relativo alla controversia di medesima specie relativa a particella limitrofa, contenente una perizia di parte dalla quale emerge un certo valore venale dei suoli utilizzabile – secondo i ricorrenti – come criterio economico di liquidazione dell’indennizzo anche nel caso di specie.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Calabria ed il Sindaco di Reggio Calabria nella qualità di funzionario delegato per la realizzazione delle opere ex lege 246 del 1989, eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso in quanto proposto da parte vittoriosa del giudizio di cognizione.
3. L’eccezione è fondata ed il ricorso per ottemperanza proposto dai ricorrenti va dichiarato inammissibile.
Il Collegio, infatti, ritiene di voler confermare e fare proprio l’orientamento consolidato in virtù del quale la cosiddetta “ottemperanza di chiarimento” è funzionale alla attuazione del giudicato da parte della amministrazione soccombente o da parte del commissario ad acta chiamato a dare attuazione al giudicato.
Essi, infatti, allo scopo di rendere effettive le statuizioni contenute nelle pronunce di giustizia, possono chiedere al giudice gli opportuni chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione delle sentenze.
Il mezzo di tutela offerto dall’ordinamento processuale è, al riguardo, indicato al comma 6 dell’art. 114 c.p.a., alla stregua del quale “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni”.
Il rimedio in esame non è riconosciuto in capo alla parte ricorrente vittoriosa nel giudizio di cognizione, alla quale sono riconosciuti dall’ordinamento altri strumenti a fronte della inesatta ottemperanza, ovvero della inerzia da parte della amministrazione; o, ancora, a fronte della illegittimità degli atti adottati dal commissario ad acta nominato in sede di giudizio ottemperanza.
4. Ribadita, alla stregua delle esposte considerazioni, l’inammissibilità del proposto mezzo di tutela, dispone il Collegio di porre le spese del giudizio a carico della parte la soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, nei confronti del Comune di Reggio Calabria, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angela Fontana, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario