Coincidenza tra atti oggetto di accesso e notitiae criminis: legittimo il diniego da parte della P.A.

Ricorso avverso rigetto accesso ex L. 241/90 – Coincidenza tra atti oggetto di accesso e notitiae criminis  – Fattispecie sottratta all’accesso ex artt. 24 Legge 241/90 e 329 c.p.p. (segreto) – Rigetto del ricorso.


Pubblicato il 10/02/2017 – N. 00111/2017 REG.PROV.COLL.- N. 00737/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2016, proposto dal signor …, rappresentato e difeso dall’avvocato …

contro

il Ministero della Difesa – YYY ….., in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto opposto dall’Amministrazione sulla istanza di accesso all’annotazione amministrativa del YYY di ….proposta in data 3 settembre 2016.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del YYY e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor XXXX ….presta servizio presso  YYYi ….

Egli propone ricorso avverso il diniego opposto dalla amministrazione alla istanza di accesso agli atti – proposta in data 3 settembre 2016 – avente ad oggetto una “annotazione” del YY  in conseguenza della quale il militare era stato inviato a visita medica presso il servizio di psicologia.

2. In data 22 settembre 2016, l’amministrazione comunicava al signor X il rigetto della istanza di accesso motivato dalla circostanza che il carteggio oggetto di richiesta di accesso era stato acquisito dalla autorità giudiziaria ai fini dell’espletamento di attività di indagine.

3 Avverso tale diniego propone ricorso il signor X deducendo la violazione dell’art. 22 della L. 241 del 1990 e precisando la consistenza del proprio qualificato interesse a conoscere gli atti richiesti per la loro evidente incidenza ai fini della carriera di militare.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente la quale ha chiesto che il ricorso venga respinto.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il ricorso non è fondato e va respinto.

Si evince dagli atti di causa che, con comunicazione del …. 2016, l’A.G. competente, alla quale l’amministrazione ha comunicato di aver ricevuto l’istanza di accesso, ha fatto divieto di consentire l’ostensione degli atti richiesti dall’interessato in quanto facenti parte di un fascicolo giudiziario.

Tale divieto incide sulla accoglibilità del ricorso.

4.1 Dagli atti di causa, ed in particolare dalla relazione della YY di ……. del ….2016, è, infatti, emerso che il contenuto della annotazione oggetto della istanza di accesso era stato trasmesso dalla amministrazione alla autorità giudiziaria ai fini della valutazione di eventuali responsabilità penali.

5. Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza secondo cui, quando gli atti oggetto di domanda di accesso coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi dell’amministrazione nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, l’ostensione non sia possibile.

La fattispecie, infatti, ricade nei casi di segreto indicati dall’art. 24 della Legge 241/90 poiché, a norma dell’art. 329 c.p.p. “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. ( Con St. Sent. 6117/08 e Sent. 5779/14).

Facendo applicazione degli esposti principi, il provvedimento di diniego opposto dalla amministrazione alla richiesta di accesso proposta dal signor XX non risente dei vizi dedotti dal ricorrente con conseguente rigetto del ricorso.

Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 737 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario