Misure cautelari monocratiche (56 c.p.a.): la rilevanza della stagionalità dell’attività svolta dal ricorrente.

Istanza misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. – Rilevanza della stagionalità dell’attività svolta – Conseguenze negative anche di carattere occupazionale dell’atto impugnato –  Sussistenza dei requisiti: estrema gravità ed urgenza, Indifferibilità – Accoglimento dell’istanza cautelare


ANNOTAZIONE
(a cura dell’Avv. Leo Stilo)

Il decreto presidenziale in esame consente di esaminare, in concreto, un’ipotesi in cui il TAR RC, rectius il suo Presidente, accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ex art. 56 c.p.a.

Il TAR RC, nella parte motivazionale, puntualizza il carattere della “gravità ed urgenza” previsto come condizione necessaria per la concessione della misura cautelare ex art. 56, comma 1, c.p.a.: “tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.

Nel caso di specie il TAR RC, inoltre, ha ritenuto non procrastinabile, neppure sino all’udienza collegiale, la sollecitata cautela. Nella decisione particolare rilevanza hanno assunto due aspetti peculiari della vicenda, come indicato dallo stesso Giudice nella motivazione:

  1.  “il carattere di stagionalità dell’attività del ricorrente“;
  2. le conseguenze, anche di carattere occupazionale, suscettibili di venire in considerazione in ragione dell’esecuzione delle gravate determinazioni“.

Pubblicato il 10/07/2017 – N. 00118/2017 REG.PROV.CAU. -N. 00423/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2017, proposto da:
XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Parisi e Leo Marco Arena, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, alla via Filippini n. 1b;

contro

Comune di ZZZ , in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Agenzia del Demanio – Sede di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del preavviso di revoca dell’autorizzazione occupazione suolo (prot. N. ….) del 27 giugno 2017 e contestuale diffida ripristino immediato stato dei luoghi (prot. N. ……) del 7 luglio 2017, notificata in pari data alla Sig.ra XY, con la quale veniva preavvisata (ma di fatto disposta) la revoca dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con la diffida a provvedere all’immediato ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni dalla notifica;

nonché, ove occorra, del Verbale di violazione di ordinanza/ regolamento comunale n. …. del 5 luglio 2017e notificato in data 7 luglio 2017, con il quale veniva contestata l’occupazione in difformità del titolo autorizzativo;

nonché, ove occorra, di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;

Esaminata l’istanza in proposito presentata dalla parte ricorrente, dalla quale emerge che l’indifferibilità della sollecitata cautela consegue agli effetti inibitori riverberati sull’attività dalla parte stessa svolta, insuscettibili di ristoro se non per equivalente economico (e, comunque, all’esito della definizione del presente giudizio), segnatamente con riferimento al carattere di stagionalità dell’attività stessa ed alle conseguenze, anche di carattere occupazionale, suscettibili di venire in considerazione in ragione dell’esecuzione delle gravate determinazioni;

Conseguentemente dato atto della sussistenza dei presupposti indicati dalla sopra citata disposizione ai fini dell’adozione delle richieste misure cautelari provvisorie;

Per l’effetto, positivamente valutata l’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, fino alla Camera di Consiglio del 13 settembre 2017, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio del 13 settembre 2017, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria il giorno 10 luglio 2017.

 

Il Presidente
Roberto Politi