INPS: … quando il solo estratto contributivo non è sufficiente a soddisfare l’accesso ex L. 241/90.

Accesso agli atti ex L.241/90 – Mancato soddisfacimento della motivata richiesta documentale – Insufficienza, del solo estratto contributivo previdenziale, a fornire idonee informazioni per soddisfare l’oggetto della istanza di accesso  – Accoglimento del ricorso con condanna alle spese di parte resistente.


Pubblicato il 10/02/2017 – N. 00112/2017 REG.PROV.COLL. –  N. 00450/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2016, proposto dal signor XX, rappresentato e difeso dagli avvocati …..

contro

l’ I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ….

per ottenere l’accesso agli atti

così come richiesto con istanza, inviata tramite PEC del 12 aprile 2016 ed in particolare di:

– estratto contributivo previdenziale aggiornato ( con indicazione aliquota applicata e della misura della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore), comprensivo del dettaglio dei versamenti effettuati dal datore di Lavoro YYY S.p.A.;

– prospetto di calcolo del trattamento pensionistico in atto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ I.N.P.S. sede di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor XX impugna il silenzio serbato dall’I.N.P.S. sulla richiesta di accesso formulata in data 12 aprile 2016 e relativa al rilascio di copia dell’estratto contributivo aggiornato relativo alla propria posizione e degli altri atti meglio indicati in epigrafe.

Il ricorrente espone che:

– è stato dipendente della società YY;

– ha ottenuto il riconoscimento giudiziale all’inquadramento superiore con sentenza n. ….\04 del Giudice del Lavoro di ….. confermata in grado di appello;

– che è stato posto in quiescenza a far data dal 10 gennaio 2011 e che, ritenendo non congrua la liquidazione del trattamento pensionistico, ha chiesto alla amministrazione la riliquidazione dello stesso sulla base del superiore inquadramento;

– che, ritenendo insoddisfacente l’importo liquidato a suo favore, ha proposto istanza di accesso allo scopo di verificare la correttezza del conteggio effettuato dalla amministrazione;

– che l’istanza di accesso non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell’INPS.

2 . Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente la quale ha rappresentato che la istanza del signor XXX è stata riscontrata in data 25 maggio 2016 con invio all’interessato del foglio di calcolo della pensione e del prospetto inviato dal datore di lavoro contenente i dati stipendiali.

3. Parte ricorrente ritiene, tuttavia, che la documentazione messa a disposizione dalla amministrazione non corrisponda all’oggetto della istanza di accesso e non soddisfi pienamente il proprio interesse in quanto il solo estratto contributivo non contiene le informazioni necessarie al ricorrente ed in particolare non indica i versamenti effettuati dal datore di lavoro.

Ritiene infatti il ricorrente che solo attraverso la verifica della congruità dei versamenti effettuati dal datore di lavoro si possa accertare la correttezza del calcolo della pensione.

4. Il ricorso proposto dal signor XXX è fondato e va accolto.

L’interesse del ricorrente all’accesso si fonda sulla necessità di verificare se il datore di lavoro ha versato nell’interesse del dipendente contributi previdenziali corrispondenti all’inquadramento effettivo e, conseguentemente, se corrisponda al dovuto la somma liquidata dall’ente di previdenza.

Tale interesse non può ritenersi, come evidenziato da parte del ricorrente, soddisfatto dalla documentazione ostesa dall’I.N.P.S. in quanto essa non consente di confrontare la consistenza dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro prima e dopo la citata sentenza che ha risolto la controversia per il reinquadramento del dipendente.

Ciò posto, il ricorso proposto dal signor XX va accolto e per l’effetto va ordinato all’I.N.P.S. di consentire all’interessato l’accesso a tutti i documenti indicati nella istanza proposta dallo stesso in data 12 aprile 2016.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 450 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione convenuta di consentire nei confronti del signor XX l’accesso alla documentazione da questi richiesta con la istanza proposta in data 12 aprile 2016.

Condanna l’I.N.P.S. al pagamento nei confronti del signor XXX delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario