Divieto di detenzione armi e munizione: l’operatività dell’ordine di esibizione senza “omissis” dei documenti ex art. 116, II comma, c.p.a.
Ricorso avverso annullamento del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente – Istanza ex art. 116, II comma, c.p.a. (in corso di causa) – Fondatezza dell’istanza e ordine di esibizione in forma integrale ( senza “omissis”) dei documenti oggetto di interesse – Pronuncia di accoglimento con ordinanza.
MASSIMA NON UFFICIALE (a cura dell’Avv. Leo Stilo)
Il TAR RC, nell’ambito del ricorso promosso avverso l’annullamento di un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, si è pronunciato sull’istanza ex art. 116, II comma, c.p.a. promossa dallo stesso ricorrente “in corso di causa” ritenendola “fondata e meritevole di accoglimento, come già ritenuto in casi analoghi da questo Tribunale (cfr. ordinanza n. 1346 del 23 dicembre 2016)”.
Il TAR RC ha ritenuto fondata la predetta istanza in quanto ha rinvenuto nel caso di specie:
– un interesse del ricorrente diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata;
– una rilevanza probatoria del documento, oggetto dell’istanza stessa, ai fini della decisione.
Pubblicato il 28/02/2017 – N. 00170/2017 REG.PROV.COLL.- N. 00690/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2016 proposto da:
XX rappresentato e difeso dall’avv. …..
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita;
per l’ordine di esibizione ex art. 116, II comma, c.p.a.
della nota prot. n. …….. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria in forma integrale, già rilasciata in data ….. 2016 a seguito di istanza di accesso, ma oscurata;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto prefettizio prot. n. …… del …. 2016 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ed ha presentato contestuale istanza ex art. 116, II comma, c.p.a. di esibizione in forma integrale della nota prot. n. ……. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, rilasciata dalla Prefettura in data …. 2016, ma in forma oscurata.
La nota, in particolare, è oscurata nella parte relativa alle generalità del soggetto controindicato con il quale il ricorrente è stato controllato nell’anno 2009.
Rileva il Collegio che la gravata determinazione risulta fondata, tra l’altro, sulla frequentazione, da parte dell’odierno ricorrente, del su indicato soggetto “nominativamente individuato, segnalato per furto, detenzione abusiva di armi, appropriazione indebita ed altro”.
Fermo l’insoddisfatto accesso dal ricorrente esperito al fine di conoscere il nominativo dal medesimo asseritamente frequentato, si osserva come la relativa indicazione non emerga da alcun atto versato in giudizio.
L’istanza ex art. 116, II comma, c.p.a., pertanto, è fondata e meritevole di accoglimento, come già ritenuto in casi analoghi da questo Tribunale (cfr. ordinanza n. 1346 del 23 dicembre 2016), atteso che:
– l’accesso è consentito a chi vanta un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata;
– per l’accoglimento dell’istanza di accesso formulata in corso di causa è necessario che il documento, oggetto dell’istanza stessa, sia rilevante ai fini della decisione.
Conseguentemente va ordinato alla Prefettura di consentire al ricorrente l’accesso alla nota prot. n. …..del Comando Provinciale dei Carabinieri di …… senza omissis, se non in relazione ad eventuali ulteriori terzi ivi indicati e diversi dal soggetto controindicato con cui il ricorrente è stato controllato nel 2009, entro giorni 20 (venti) dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie l’istanza di accesso e per l’effetto:
ordina alla Prefettura l’esibizione della nota prot. n…..del Comando Provinciale dei Carabinieri di ….entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente, con le modalità indicate in parte motiva.
Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria alla refusione delle spese di giudizio della presente fase in favore del ricorrente, che liquida nella misura di complessivi euro ….. oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Donatella Testini, Referendario, Estensore