Risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo – I requisiti dell’ottemperanza

Ottemperanza esecuzione provvedimenti equa riparazione ex  L. n. 89/2001 – Requisiti necessari – Verifica e accoglimento del ricorso.


Massima non ufficiale (a cura dell’Avv. Leo Stilo)

Il TAR RC nella sentenza in oggetto individua, in modo chiaro, le condizioni necessarie per l’accoglimento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti di equa riparazione emessi ai sensi della L. n. 89/2001:

1- passaggio del decreto in cosa giudicata;

2- trasmissione all’amministrazione debitrice la dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 5 sexies, ultimo comma, della legge 89/2001;

2.1 – verifica della regolarità e completezza della trasmissione dell’art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001;

3- verifica “che siano decorsi sei mesi dall’assolvimento degli obblighi di cui al medesimo art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001 e che dunque risulti rispettato il termine dilatorio ivi previsto per l’esecuzione dei provvedimenti di equa riparazione emessi ai sensi della L. n. 89/2001“.


Pubblicato il 16/03/2017 – N. 00222/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00726/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 726 del 2016, proposto da X rappresentate e difese dall’avv. …

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto n. ….. del 7 dicembre 2015, nel giudizio iscritto al n……, con il quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € ….., oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato.

La stessa parte ricorrente ha documentato quanto segue:

– il decreto anzidetto è passato in cosa giudicata;

– sono state trasmesse all’amministrazione debitrice la dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 5 sexies, ultimo comma, della legge 89/2001;

Nel rilevare come:

– la trasmissione di cui sopra sia regolare e completa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001;

– siano decorsi sei mesi dall’assolvimento degli obblighi di cui al medesimo art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001 e che dunque risulta rispettato il termine dilatorio ivi previsto per l’esecuzione dei provvedimenti di equa riparazione emessi ai sensi della L. n. 89/2001.

Ritiene conseguentemente il Collegio che il presente giudizio di ottemperanza sia fondato e meriti accoglimento.

Ciò posto, si precisa che la decisione come sopra passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nell’importo che risulta dall’annotazione apposta sull’originale della sentenza del competente Ufficio del Registro; altresì risultando alla parte dovute le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Va, invece, escluso che siano dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Conseguentemente, il Ministero resistente dovrà dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.

Dispone fin da ora il Collegio la nomina di un Commissario ad acta – nella persona del Dirigente dell’Ufficio I della Direzione contenzioso e diritti umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (purché non sia titolare di incarichi di Governo, di incarichi dirigenziali generali e/o Capo Dipartimento, come stabilito dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge 89/2001) – il quale, decorso inutilmente il termine di cui sopra, provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente, con oneri a carico di essa, entro il termine di ulteriori 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine;

Quest’ultimo, in particolare dovrà provvedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; in proposito precisandosi che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.

La liquidazione del compenso e del rimborso delle spese spettanti al Commissario sarà effettuata dopo lo svolgimento dell’incarico, su documentata richiesta, con decreto motivato ai sensi del D.P.R. 115/2002; peraltro precisandosi che, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 89/2001, i compensi riconosciuti al Commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe come proposto, così provvede:

– DICHIARA l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria indicato in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

– NOMINA, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione contenzioso e diritti umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;

– CONDANNA il Ministero resistente a rifondere le spese di lite in favore delle ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario