Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli: il lavoratore ha diritto di accedere agli atti.

INPS – Cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli – Accesso ex art. 22 L. n. 241/90 – Requisiti – Sussistenza in capo al lavoratore degli atti in base ai quali è stata disposta la sua cancellazione degli elenchi per le annate di riferimento.


PRINCIPI ENUNCIATI IN SENTENZA

Ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/90,  ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso a documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:

-un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato;

– un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.

Tali requisiti sussisterebbero pienamente in capo alla ricorrente, il cui interesse è mosso dalla necessità di conoscere gli atti in base ai quali è stata disposta la sua cancellazione degli elenchi per le annate di riferimento con grave pregiudizio alla sua posizione previdenziale.

Su detti elenchi, infatti, oltre le generalità del lavoratore, devono essere annotate tutte le giornate di occupazione, l’accertamento delle quali, per ciascun anno, avviene sulla base di denunce presentate dai datori di lavoro all’INPS.


Pubblicato il 09/08/2018 – N. 00498/2018 REG.PROV.COLL. – N. 00168/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2018, proposto da  xxx, rappresentata e difesa dagli avvocati …..

contro

l’I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ……;
l’I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore. – Sede Provinciale di Reggio Calabria, non costituito in giudizio

per l’annullamento

del rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 19 gennaio 2018, nonché per l’accertamento del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art.116 comma 4, c.p.a;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.La sig.ra xxxx, iscritta da anni in qualità di bracciante agricola negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di xxxx, espone di non essersi più vista riconoscere – in sede di rilascio del proprio estratto contributivo da parte dell’I.N.P.S. – le giornate lavorative denunciate relativamente agli anni 2015 e 2016 nel corso dei quali era impiegata alle dipendenze del sig. xxxxx

2.Sorpresa dal non aver mai ricevuto in passato alcuna comunicazione di ciò, la ricorrente presentava alla Direzione Provinciale dell’INPS di Reggio Calabria con pec del 18 gennaio 2018 istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art.22 e ss. della L.241/90 chiedendo testualmente “il rilascio di copia del provvedimento di disconoscimento con cui sarebbe stata disposta la sua cancellazione per gli anni anzidetti con le relative motivazioni addotte da chi quel provvedimento ha assunto”.

3.A fronte della richiesta di cui innanzi, la Direzione Provinciale dell’INPS di Reggio Calabria rispondeva in dataxxxx 2018 con la comunicazione che segue: “si fa presente che i periodi svolti dalla Sig.ra xxxx come lavoratrice agricola giornaliera subordinata nel 2015 e nel 2016, sono stati disconosciuti in seguito a verbale unico d’accertamento ispettivo n. xxxx del xxxx2017 sul datore di lavoro. Dalla consultazione degli archivi informatici risulta che, con il secondo elenco 2017 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del comune di xxxx, contenente l’indicazione dei riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate intervenuti dopo lapubblicazione dell’elenco principale e l’indicazione delle giornate complessivamente attribuite alla lavoratrice, sulla posizione assicurativa sono state cancellate le giornate agricole del 2015 e del 2016.In base alll’art.38, c.7, della Legge 6 Luglio 2011, n.11, tale elenco è stato notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet per la durata di giorni 15 dal xxx/2017 al xxx/2017.Ad ogni buon fine si allega alla presente la notifica della pubblicazione”.

4. Di tale determinazione si duole la sig.ra xxxxx, allegando – in estrema sintesi- che l’ostensione documentale effettuata dall’INPS non sia satisfattiva del proprio interesse alla conoscenza degli atti, precisando con il ricorso per accesso agli atti notificato in data 20 e 21 marzo 2018 quali ulteriori documenti sarebbero stati oggetto del proprio interesse all’accesso e di cui reitera giudizialmente il rilascio e cioè “il provvedimento motivato di disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente per gli anni 2015 e 2016, in forza del quale era stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di xxxxx con prova della notifica dello stesso presentata e relativi atti istruttori”.

5.L’INPS si è costituito in giudizio, chiarendo di non aver più nulla da trasmettere alla ricorrente, oltre a quanto già comunicato con nota del xxxxx 18 poiché, sulla base della speciale normativa in materia, l’Istituto non adotta alcun provvedimento formale di disconoscimento del rapporto di lavoro a fini previdenziali.

6.All’udienza in camera di consiglio dell’11 luglio 2018 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.

7. Va preliminarmente rammentato che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso a documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:

-un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato;

– un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.

Tali requisiti sussisterebbero pienamente in capo alla ricorrente, il cui interesse è mosso dalla necessità di conoscere gli atti in base ai quali è stata disposta la sua cancellazione degli elenchi per le annate di riferimento con grave pregiudizio alla sua posizione previdenziale.

Su detti elenchi, infatti, oltre le generalità del lavoratore, devono essere annotate tutte le giornate di occupazione, l’accertamento delle quali, per ciascun anno, avviene sulla base di denunce presentate dai datori di lavoro all’INPS.

8.Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio non ravvisa nella condotta dell’Amministrazione i presupposti che integrano la violazione del diritto di accesso né ritiene pregiudicato il diritto della interessata a conoscere gli atti del procedimento che la riguardano.

L’INPS, infatti, sulla base dei chiarimenti offerti in sede processuale, ha dimostrato che, ai sensi dell’art.38 comma 6 del D.L.n.98/2011 convertito dalla L. n.111/2011, nessun provvedimento formale di disconoscimento viene adottato dall’Ente che, sulla base dell’istruttoria conseguente anche ad accertamenti ispettivi presso l’azienda o a riscontri sulle proprie banche dati, provvede direttamente alla variazione e/o cancellazione dagli elenchi.

La successiva pubblicazione on line di detti elenchi ha efficacia di notifica per gli interessati.

Perfezionatisi tali adempimenti, sta poi al singolo lavoratore contestare le rilevazioni operate dall’Istituto, provando la regolarità e la continuità del rapporto previdenziale davanti alle competenti sedi amministrative e/o giudiziarie.

9.Ciò premesso, il Collegio rileva che:

– l’Amministrazione ha consegnato alla interessata la prova della notifica on line dei suddetti elenchi di variazione contenenti la cancellazione, mettendo a disposizione della stessa tutte le informazioni utili a verificare le cause che ne avevamo provocato la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli ivi compresa l’indicazione del verbale unico di accertamento ispettivo n. 6700006661609 del 26 04 2017 sul datore di lavoro di cui l’Istituto ha preso atto prima di procedere alla cancellazione stessa;

-non vi è pertanto alcun provvedimento da trasmettere alla ricorrente nella presente vicenda, precisandosi soltanto che l’ulteriore questione, avanzata durante la discussione dalla difesa della ricorrente e relativa alla necessità di procurarsi il documento notificato con atto di data certa, esula dall’ambito del presente giudizio e andrà, se del caso, riproposta davanti al Giudice che si occuperà principaliter del rapporto previdenziale.

10.Alla stregua delle considerazioni che precedono, sul ricorso in esame va dichiarata cessata la materia del contendere risultando la pretesa della ricorrente interamente soddisfatta.

11.Quanto alle spese del giudizio, nell’avvertire che nel giudizio di accesso agli atti vanno osservati i termini dimidiati per il deposito di memorie e documenti, qui pacificamente disattesi, il Collegio ritiene che il chiarimento definitivo dell’INPS poteva intervenire ben prima del deposito della memoria di costituzione in giudizio avvenuta solo in data 7 luglio 2018 e quindi tardivamente rispetto all’udienza di discussione.

Vi sono dunque giustificati motivi per porre le spese a carico dell’Amministrazione resistente che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario, Estensore

Emanuela Traina, Referendario